da Macaco » 14/02/2015, 0:10
INTRODUZIONE
Una volta la materia era disciplinata da apposite leggi. Quella di cui mi accingo a parlarvi è il D.P.R. 9 Novembre 1971, n. 1372, modificata dalla legge 2 Marzo 1974, n. 77.
Io mi limiterò alla sola normativa riguardante il personale di stazione ed in particolare di quelli soggetti ai turni rotativi. Altri utenti sono invitati ad intervenire. Sarebbero particolarmente gradite le dotte disquisizioni dell'amico E44, vero esperto di norme giuridico-amministrative della "nostra" vecchia ed amata ferrovia.
Proprio a lui faccio l'appello a condurci per mano nell'intricata giungla delle "Disposizioni speciali per il personale dei treni e di macchina". Norme contenute nel suddetto DPR al Capo Secondo, articoli da 7 al 16.
Infine ci occuperemo delle ISTRUZIONI AZIENDALI, una corposa aggiunta che aveva la pretesa di esplicitare nel dettaglio le norme per consentirne una perfetta e puntigliosa applicazione.
Quelle norme, per la parte di mia competenza, le ho vissute sulla mia pelle in tre diversi aspetti della mia carriera ferroviaria:
- a)- Come DM soggetto a turni rotativi in terza (Pomeriggio-Mattina-Notte);
- b)- Titolare di Stazione cui competeva la stesura dei turni ed il controllo dell'applicazione della normativa relativa nonchè la liquidazione delle prestazioni rese (competenze fisse ed accessorie);
- c)- Inquirente in Commissioni Interne o Consulente di Parte, in occasione di incidentalità o contenzioso.
PARTE I
Prima di entrare nello specifico dell'articolazione dei turni faccio una rapida e parziale esposizione delle norme relative.
Capo I - Disposizioni generali -
Articolo 1 - Lavoro Ordinario.
1 - La durata settimanale del lavoro ordinario è regolata come segue:
a) ...
b) per il personale dell'esercizio la durata settimanale del lavoro ordinario è di 40 ore distribuite di regola su cinque giornate lavorative. La distribuzione su sei giornate lavorative può essere attuata sentiti i rappresentanti delle Organizzazioni sindacali. Il limite delle 40 ore può essere superato per il personale utilizzato a turni rotativi ferma restando la media di 40 ore in un periodo di quattro settimane.
...
c) per il personale di stazione utilizzato esclusivamente alle manovre la durata settimanale del lavoro ordinario è di 36 ore, distribuite di regola su cinque giornate lavorative.
2) ...
3) ...
Articolo 2 - Prestazioni giornaliere.
La durata del lavoro non deve superare, fra due riposi giornalieri, le 9 ore.
Articolo 3 - Riposo giornaliero.
In ciascun periodo di 24 ore, l'orario di lavoro sarà distribuito in modo da lasciare un riposo giornaliero non inferiore a 12 ore, riducibile a 8 ore per i turni a rotazione soltanto in occasione di cambio turno.
Articolo 4 - Riposo settimanale - Festività infrasettimanali.
1 - Ai dipendenti è accordato un riposo settimanale di durata non inferiore a 48 ore. Nel caso in cui il lavoro ordinario settimanale sia distribuito su sei giorni lavorativi la durata del riposo settimanale è di 24 ore oltre quella del riposo giornaliero di cui all'articolo precedente, e deve comprendere una intera giornata solare.
2 - Compatibilmente con le esigenze del servizio, il riposo settimanale deve comprendere la domenica.
3 - ...
4 - ...
5 - ...
Articolo 5 - Servizio notturno.
1 - Quando il servizio è svolto a turno fra vari dipendenti, questi non possono essere utilizzati in servizio notturno per più di due volte, anche consecutive, fra due riposi previsti dal turno.
2 - Agli effetti del precedente punto 1, si considera notturno il servizio svolto per oltre un'ora nel periodo compreso tra le ore 0 e le ore 5. Al personale non può chiedersi di prestare servizio tra le ore 4 e le ore 5 per più di tre volte, anche consecutive, fra due riposi settimanali previsti dal turno.
E' stato omesso tutto ciò che aveva attinenza con il trattamento economico o che non riguardava il personale di stazione.
Tutto chiaro?
Non direi proprio. Tant'è che ci solo volute circolari, chiarimenti ed artefici per restare dentro le regole e ottenere la copertura dei turni.
Ci occuperemo proprio di questo nei prossimi interventi.
PARTE II
Da come erano messe le cose i ferrovieri non potevano fare i turni che di solito di facevano in fabbrica od in altri posti. A loro la legge con consentiva, per esempio, di essere impiegati per una intera settimana a fare le notti. Inoltre il servizio a ciclo continuo della circolazione prevedeva, per alcuni impianti, il presenziamento sulle 24 ore e per sette giorni alla settimana. Se a ciò aggiungiamo che il Cs Titolare, se impegnato nei turni, veniva esentato dal servizio notturno e di solito fruiva del riposo settimanale sempre di domenica, ne conseguiva una rotazione alquanta sfalsata e far quadrare i turni era abbastanza problematico. In queste condizioni erano quasi tutte le stazioni piccole di linea ai miei tempi, sia sul doppio binario (per effettuare le precedenze) che sul semplice (per gli incroci). Sempre abilitate con DM e manovale. Così toccava ai DM sorbirsi anche le notti che non faceva il Titolare, sempre rispettando la regola di non poterne fare più di due tra un riposo settimanale e l'altro. In seguito vedremo come si concretizzavano i turni. Nel lontano passato, quando la settimana lavorativa era di più ore, i turnisti non erano quasi mai a casa di domenica. Al massimo smontavano dalla notte o facevano il pomeriggio. Solo con il passaggio, prima alle 48 e poi alle 40 ore settimanali si ottenne che una domenica su tre il turnista veniva lasciato a casa di riposo, ed ogni quattro settimane il riposo settimanale comprendeva sia il sabato che la domenica.
PARTE III
Oggi mi accingo a trattare del pesante turno Pomeriggio-Mattina-Notte. Sarebbe meglio dire i "turni" perchè in effetti sono tre distinti periodi lavorativi intramezzati da "due" riposi giornalieri. Per compredere meglio di cosa si sta parlando dobbiamo leggere attentamente l'articolo 3 - Riposo giornaliero - e soffermarci sulla frase "riducibile a 8 otto ore per i turni a rotazione soltanto in occasione cambio turno".
Un'attenta lettura del testo porta a porci subito due domande:
1) - Cosa intende il legislatore per cambio turno?
2) - Quante volte può esserci la riduzione del riposo giornaliero, passando già da un minimo previsto di 12 ad appena 8 ore?
Le istruzioni aziendali tacciono sul primo quesito mentre recitano così sul secondo:
"La prevista riduzione di tale riposo a 8 ore consecutive per consentire la rotazione dei turni non può essere applicata per più di due volte tra due riposi settimanali. Tale riduzione può essere applicata anche per più di due volte tra due riposi settimanali, d'intesa con i rappresentanti delle organizzazioni sindacali".
Sul primo quesito c'erano due "scuole di pensiero". L'una asseriva che il vero "cambio turno" era quello esistente tra Mattina e Notte, mentre l'altra interpretazione considerava "cambio turno" il passaggio dall'uno all'altro dei tre turni P-M-N.
Per ora rimurginate su quanto avete letto. Nel prossimo intervento "giocheremo" a mettere giù i turni, come si faceva una volta.
PARTE IV
Vediamo in dettaglio, con un esempio i turni R-P-M-N-N-P-R. Facciamo conto che lunedì si faccia il Pomeriggio (14-22), martedì ci toccherà la Mattina (06-14) e si riprenderà nella stessa giornata con il turno Notte 22-06). Si smonta mercoledi alle 06 e si ripete il turno N (22-06). Venerdì facciamo il pomeriggio (14-22) e sabato Riposo settimanale.
Il riposo giornaliero è di sole otto ore per due volte, vale a dire tra la fine del turno P di lunedì e l'inizio della M di martedì nonchè tra la fine della M di martedì e l'inizio del turno N sempre di martedì.
Il riposo giornaliero risulta invece di 14 ore lunedì, prima del turno P; 12 ore mercoledì, tra le due notti; 18 ore giovedì e 14 ore venerdì.
Come vedete non stiamo facendo il calcolo di quante ore si passa a letto a dormire e quante a rimanere svegli. Per i turnisti non si parla di ore di sole o luce naturale o di ore di buio o luce artificiale. Trattiamo solo di quante ore si passa al lavoro e quante ore si sta senza lavorare. Il concetto del riposo giornaliero, in questo contesto, sta ad indicare solo e soltanto l'assenza di impegni lavorativi. Come un robot schiacci un interruttore e dormi, ne schiacci un altro e stai sveglio. Poi hai tanti altri interruttori quali quelli della fame, della pipì, della cacca e di tante altre funzioni che devono essere "programmate" a seconda dei turni che fai e non secondo il ciclo biologico dei comuni mortali.
Nel prossimo intervento, ritorno più serio (o meno tragico) e torno ancora sui turni P-M-N e sulla normativa relativa.
Ultima modifica di
Macaco il 14/02/2015, 8:55, modificato 1 volta in totale.
Gaetano.
Scusatemi. Io appartengo al passato delle FS. Non sono ingegnere e sono contrario al cazzeggio...ferroviario.