Come si organizzavano i turni?

Spazio dedicato alle discussioni sulla normativa di esercizio delle FS (Regolamenti, Disposizioni, Istruzioni, Circolari, Ordini di Servizio)

Messaggioda freelancer » 11/08/2013, 21:09

Se ne parlò brevemente "nel vecchio forum".
Come erano una volta organizzati i turni dei ferrovieri?
Paolo
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Messaggioda E 44 » 16/08/2013, 16:07

Nelle stazioni grandi per tutto il personale escluse le gestioni 1 pomeriggio / 2 mattina e inizio notte / 3 fine notte / 4 riposo.
In linee secondarie o linee principali con stazioni di notte disabilitate 1 pomregiggio fino sera inoltrata poi chiusura notturna / 2 riapertura all'ora stabilita e quindi mattina lunga / 3 riposo. Le ore dei cambi potevano variare, seppure non di molto, da stazione a stazione o da reparto a reparto.
Per le gestioni (servizio commerciale) in pratica orario d'ufficio.

Per macchinisti e capitreno ogni tipo di treno, dal modesto locale al prestigioso espresso con anche i vari tipi di treni merci, in modo da fare nell'arco dei giorni fissati dal turno (che dipendevano dal numero di personale dei vari depositi) tutti i tipi di treno possibile, e su tutte le linee possibili (da distinguere fra TE e TD). Ovviamente per i conduttori solo treni viaggiatori.
Per i macchinisti anziani turno di soli treni di rango elevato che in genere non circolavano di notte.
Inoltre vi era un turno di specialisti che percorrevano lunghe distanze con i rapidi ETR, facevano solo quei treni ma su percorsi molto più lunghi degli altri macchinisti.

Per il personale delle stazioni e dei depositi impegnato in mansioni amministrative o di sorveglianza (segreterie, controllo, turni, dirigenti centrali, ecc.) orario d'ufficio o turnificato con le notti a seconda delle mansioni.

Per capi reparto e controllori viaggianti orario d'ufficio ma però con obbligo di effettuare viaggi lungo le varie linee a scelta senza orario, in treno o con mezzo proprio, di giorno o di notte, in modo da sorvegliare l'andamento del servizio curando l'effetto sorpresa.
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Messaggioda Tak84 » 27/11/2014, 23:44

Sui turni del Pdm la trafila era questa: 1 disponibile puro 2 turno banalizzato ovvero senza macchina assegnata 3 turno merci 4 turno viaggiatori che a seconda dell'impianto poteva avere turni specializzati vedi navetta, Ale, etr ecc.. Per non parlare poi del macchinista solo con il 208 ovvero abilitato solo al fischio freno e segnali, all' aiuto macchinista figura molto simile al primo ufficiale aeronautico, al macchinista Tm (tradotte e manovre) al macchinista di seconda classe che faceva solo merci e locali per poi arrivare al macchiata di prima classe. Ovviamente dipendedal contesto lavorativo.
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Messaggioda Macaco » 13/02/2015, 12:52

Nell'altra parrocchia ci sono ben tre pagine sull'argomento.

http://www.ilmondodeitreni.it/mioforum/ ... IC_ID=4977

Fatemi sapere se non potete accedervi che vi riposto le parti salienti.
Gaetano.
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Messaggioda fas » 13/02/2015, 19:38

Se vuoi, reinseriscili qui: per visualizzare quella discussione è necessario essere iscritti.
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Messaggioda Macaco » 13/02/2015, 20:05

Iacopo, chierichetto junior, perchè non fai un grosso favore al Don ? Potresti tu trasferire tutto, paro paro ? Tu lo sai che informaticamento sono un poco...imbranato. Dovrei fare copia-incolla per ogni singolo post e ciò mi potrebbe portare a fare dei sunti, dei tagli, ad eliminare le faccine, ecc. Così facendo il topic perderebbe un poco di verve e di smalto.

Sempre se puoi...se cioè hai ancora le chiavi per accedere ... alla vecchia parrocchia.
Gaetano.
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Messaggioda Macaco » 14/02/2015, 0:10

INTRODUZIONE
Una volta la materia era disciplinata da apposite leggi. Quella di cui mi accingo a parlarvi è il D.P.R. 9 Novembre 1971, n. 1372, modificata dalla legge 2 Marzo 1974, n. 77.

Io mi limiterò alla sola normativa riguardante il personale di stazione ed in particolare di quelli soggetti ai turni rotativi. Altri utenti sono invitati ad intervenire. Sarebbero particolarmente gradite le dotte disquisizioni dell'amico E44, vero esperto di norme giuridico-amministrative della "nostra" vecchia ed amata ferrovia.

Proprio a lui faccio l'appello a condurci per mano nell'intricata giungla delle "Disposizioni speciali per il personale dei treni e di macchina". Norme contenute nel suddetto DPR al Capo Secondo, articoli da 7 al 16.

Infine ci occuperemo delle ISTRUZIONI AZIENDALI, una corposa aggiunta che aveva la pretesa di esplicitare nel dettaglio le norme per consentirne una perfetta e puntigliosa applicazione.

Quelle norme, per la parte di mia competenza, le ho vissute sulla mia pelle in tre diversi aspetti della mia carriera ferroviaria:

- a)- Come DM soggetto a turni rotativi in terza (Pomeriggio-Mattina-Notte);
- b)- Titolare di Stazione cui competeva la stesura dei turni ed il controllo dell'applicazione della normativa relativa nonchè la liquidazione delle prestazioni rese (competenze fisse ed accessorie);
- c)- Inquirente in Commissioni Interne o Consulente di Parte, in occasione di incidentalità o contenzioso.

PARTE I
Prima di entrare nello specifico dell'articolazione dei turni faccio una rapida e parziale esposizione delle norme relative.

Capo I - Disposizioni generali -

Articolo 1 - Lavoro Ordinario.

1 - La durata settimanale del lavoro ordinario è regolata come segue:

a) ...
b) per il personale dell'esercizio la durata settimanale del lavoro ordinario è di 40 ore distribuite di regola su cinque giornate lavorative. La distribuzione su sei giornate lavorative può essere attuata sentiti i rappresentanti delle Organizzazioni sindacali. Il limite delle 40 ore può essere superato per il personale utilizzato a turni rotativi ferma restando la media di 40 ore in un periodo di quattro settimane.
...
c) per il personale di stazione utilizzato esclusivamente alle manovre la durata settimanale del lavoro ordinario è di 36 ore, distribuite di regola su cinque giornate lavorative.
2) ...
3) ...

Articolo 2 - Prestazioni giornaliere.

La durata del lavoro non deve superare, fra due riposi giornalieri, le 9 ore.

Articolo 3 - Riposo giornaliero.

In ciascun periodo di 24 ore, l'orario di lavoro sarà distribuito in modo da lasciare un riposo giornaliero non inferiore a 12 ore, riducibile a 8 ore per i turni a rotazione soltanto in occasione di cambio turno.

Articolo 4 - Riposo settimanale - Festività infrasettimanali.

1 - Ai dipendenti è accordato un riposo settimanale di durata non inferiore a 48 ore. Nel caso in cui il lavoro ordinario settimanale sia distribuito su sei giorni lavorativi la durata del riposo settimanale è di 24 ore oltre quella del riposo giornaliero di cui all'articolo precedente, e deve comprendere una intera giornata solare.

2 - Compatibilmente con le esigenze del servizio, il riposo settimanale deve comprendere la domenica.

3 - ...
4 - ...
5 - ...

Articolo 5 - Servizio notturno.

1 - Quando il servizio è svolto a turno fra vari dipendenti, questi non possono essere utilizzati in servizio notturno per più di due volte, anche consecutive, fra due riposi previsti dal turno.

2 - Agli effetti del precedente punto 1, si considera notturno il servizio svolto per oltre un'ora nel periodo compreso tra le ore 0 e le ore 5. Al personale non può chiedersi di prestare servizio tra le ore 4 e le ore 5 per più di tre volte, anche consecutive, fra due riposi settimanali previsti dal turno.

E' stato omesso tutto ciò che aveva attinenza con il trattamento economico o che non riguardava il personale di stazione.

Tutto chiaro?

Non direi proprio. Tant'è che ci solo volute circolari, chiarimenti ed artefici per restare dentro le regole e ottenere la copertura dei turni.

Ci occuperemo proprio di questo nei prossimi interventi.

PARTE II
Da come erano messe le cose i ferrovieri non potevano fare i turni che di solito di facevano in fabbrica od in altri posti. A loro la legge con consentiva, per esempio, di essere impiegati per una intera settimana a fare le notti. Inoltre il servizio a ciclo continuo della circolazione prevedeva, per alcuni impianti, il presenziamento sulle 24 ore e per sette giorni alla settimana. Se a ciò aggiungiamo che il Cs Titolare, se impegnato nei turni, veniva esentato dal servizio notturno e di solito fruiva del riposo settimanale sempre di domenica, ne conseguiva una rotazione alquanta sfalsata e far quadrare i turni era abbastanza problematico. In queste condizioni erano quasi tutte le stazioni piccole di linea ai miei tempi, sia sul doppio binario (per effettuare le precedenze) che sul semplice (per gli incroci). Sempre abilitate con DM e manovale. Così toccava ai DM sorbirsi anche le notti che non faceva il Titolare, sempre rispettando la regola di non poterne fare più di due tra un riposo settimanale e l'altro. In seguito vedremo come si concretizzavano i turni. Nel lontano passato, quando la settimana lavorativa era di più ore, i turnisti non erano quasi mai a casa di domenica. Al massimo smontavano dalla notte o facevano il pomeriggio. Solo con il passaggio, prima alle 48 e poi alle 40 ore settimanali si ottenne che una domenica su tre il turnista veniva lasciato a casa di riposo, ed ogni quattro settimane il riposo settimanale comprendeva sia il sabato che la domenica.


PARTE III
Oggi mi accingo a trattare del pesante turno Pomeriggio-Mattina-Notte. Sarebbe meglio dire i "turni" perchè in effetti sono tre distinti periodi lavorativi intramezzati da "due" riposi giornalieri. Per compredere meglio di cosa si sta parlando dobbiamo leggere attentamente l'articolo 3 - Riposo giornaliero - e soffermarci sulla frase "riducibile a 8 otto ore per i turni a rotazione soltanto in occasione cambio turno".

Un'attenta lettura del testo porta a porci subito due domande:

1) - Cosa intende il legislatore per cambio turno?
2) - Quante volte può esserci la riduzione del riposo giornaliero, passando già da un minimo previsto di 12 ad appena 8 ore?

Le istruzioni aziendali tacciono sul primo quesito mentre recitano così sul secondo:

"La prevista riduzione di tale riposo a 8 ore consecutive per consentire la rotazione dei turni non può essere applicata per più di due volte tra due riposi settimanali. Tale riduzione può essere applicata anche per più di due volte tra due riposi settimanali, d'intesa con i rappresentanti delle organizzazioni sindacali".

Sul primo quesito c'erano due "scuole di pensiero". L'una asseriva che il vero "cambio turno" era quello esistente tra Mattina e Notte, mentre l'altra interpretazione considerava "cambio turno" il passaggio dall'uno all'altro dei tre turni P-M-N.

Per ora rimurginate su quanto avete letto. Nel prossimo intervento "giocheremo" a mettere giù i turni, come si faceva una volta.

PARTE IV
Vediamo in dettaglio, con un esempio i turni R-P-M-N-N-P-R. Facciamo conto che lunedì si faccia il Pomeriggio (14-22), martedì ci toccherà la Mattina (06-14) e si riprenderà nella stessa giornata con il turno Notte 22-06). Si smonta mercoledi alle 06 e si ripete il turno N (22-06). Venerdì facciamo il pomeriggio (14-22) e sabato Riposo settimanale.

Il riposo giornaliero è di sole otto ore per due volte, vale a dire tra la fine del turno P di lunedì e l'inizio della M di martedì nonchè tra la fine della M di martedì e l'inizio del turno N sempre di martedì.

Il riposo giornaliero risulta invece di 14 ore lunedì, prima del turno P; 12 ore mercoledì, tra le due notti; 18 ore giovedì e 14 ore venerdì.

Come vedete non stiamo facendo il calcolo di quante ore si passa a letto a dormire e quante a rimanere svegli. Per i turnisti non si parla di ore di sole o luce naturale o di ore di buio o luce artificiale. Trattiamo solo di quante ore si passa al lavoro e quante ore si sta senza lavorare. Il concetto del riposo giornaliero, in questo contesto, sta ad indicare solo e soltanto l'assenza di impegni lavorativi. Come un robot schiacci un interruttore e dormi, ne schiacci un altro e stai sveglio. Poi hai tanti altri interruttori quali quelli della fame, della pipì, della cacca e di tante altre funzioni che devono essere "programmate" a seconda dei turni che fai e non secondo il ciclo biologico dei comuni mortali.

Nel prossimo intervento, ritorno più serio (o meno tragico) e torno ancora sui turni P-M-N e sulla normativa relativa.
Ultima modifica di Macaco il 14/02/2015, 8:55, modificato 1 volta in totale.
Gaetano.
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Messaggioda fas » 14/02/2015, 0:14

Gaetano, ho provveduto ad inserire una prima serie di interventi.
Se sei d'accordo, gli altri tuoi interventi li inserirò un po' per volta, altrimenti viene fuori un messaggio troppo lungo e scomodo da leggere.
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Messaggioda Macaco » 14/02/2015, 8:53

Sì. Hai ragione. Già questo primo messaggio è troppo "pesante" da digerire. Comunque chi vuole capire può leggere e rileggere più volte e magari prendere appunti e porci dei quesiti alla fine della trattazione. Per il momento ho sottolineato un passaggio che merita una particolare attenzione. Ci sono evidenziate delle considerazioni un poco forti ma che credo siano corrispondenti alla reale situazione.
Ultima modifica di Macaco il 14/02/2015, 9:01, modificato 2 volte in totale.
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Messaggioda Macaco » 14/02/2015, 8:57

Iacopo, inserisci anche gli interventi degli altri utenti che ritieni appropriati, non solo i miei.
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Messaggioda Macaco » 15/02/2015, 15:00

"La prevista riduzione di tale riposo a 8 ore consecutive per consentire la rotazione dei turni non può essere applicata per più di due volte tra due riposi settimanali. Tale riduzione può essere applicata anche per più di due volte tra due riposi settimanali, d'intesa con i rappresentanti delle organizzazioni sindacali".

Tale disposizione nasce da precise situazioni di fatto che si verificavano prima dell'emanazione del DPR 71/72 e risalenti alle precedenti disposizioni legislative.

Quando la settimana lavorativa aveva una durata di 56 oppure di 48 ore succedeva che potevano aversi turni così concepiti:

R - P-M-N - N-P - P - R laddove succedeva che nella stessa giornata smontando dalla notte ti toccava fare anche il pomeriggio. In questo modo si verificava appunto la situazione di avere tre riposi giornalieri di appena otto ore.

Qualche volta è successo anche a me e vi assicuro che non è proprio il massimo dell'efficienza fisica e mentale operare con la circolazione treni in quelle condizioni. Non bastano otto ore per riprendersi dopo un servizio notturno, specialmente quando le notti erano molto "trafficate".

A dir la verità le forze sindacali non hanno mai avvallato questi turni. Al massimo ne consentivano una sporadica attuazione solo in condizioni di particolari esigenze di servizio conteggiando le ore di servizio, del turno pomeridiano dopo la notte, come lavoro straordinario.
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Messaggioda Macaco » 15/02/2015, 15:46

Prima del DPR 71/72 fare il turno P (pomeriggio) dopo essere smontati dalla notte era cosa normale nelle piccole stazioni, specialmente di domenica, laddove il turno pomeridiano non veniva coperto dal Cs Titolare. Allora si facevano 56 ore settimanali.
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Messaggioda Macaco » 17/02/2015, 13:38

Ancora un paio di notazioni sulla rotazione dei turni ed il riposo giornaliero.
L'azienda cercava sempre, per quanto era possibile, di non limitare le ore di riposo giornaliero tra un turno e l'altro. Tant'è che il turno che si riteneva "legale" era questo: R - M-N - N - P - R. In questo modo il riposo minimo giornaliero di 8 ore capitava una volta sola. Ma ciò non era troppo gradito al personale. Infatti fare Mattina dopo il riposo settimanale era abbastanza penalizzante. Non potevi fare le ore piccole sapendo che dovevi dare il cambio alle 6 del mattino. Era preferibile il turno R - P-M-N - N - R. In seguito Azienda e Sindacati trovarono una soluzione di comodo mantenendo la rotazione P-M-N, riducendo però la prestazione del turno Mattina di 1 ora ed aumentando di ugual misura quello notturno.

Cioè i turni avevano questa durata:

Pomeriggio: dalle 13 alle 21 = prestazione di otto ore; (Riposo giornaliero di 9 ore rispetto inizio turno successivo).

Mattina: dalle 6 alle 13 = prestazione di sette ore; (Riposo giornaliero di 8 ore rispetto inizio turno successivo).

Notte: dalle 21 alle 6 = prestazione di nove ore.


Di questo modo si aveva lo stesso un riposo minimo giornaliero di una sola volta (M-N) ma dopo il riposo settimanale non si iniziava quasi mai con la Mattina.
Altri vantaggi di questa articolazione li vedremo nel prossimo intervento.
Gaetano.
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Messaggioda ssb » 17/02/2015, 15:05

E l'orologio biologico come batteva? Ci si abituava o si sopravviveva appena? Tipo a un P-M-N, magari in posti con tanto lavoro da fare...
Io personalmente faccio fatica a tenere il ritmo dei turni irregolari, nel senso che è fatica aggiunta alla fatica del lavoro, però sentendo parlare ferrovieri "navigati" si sentono degli orari che per me sono abbastanza :shock:
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Messaggioda Macaco » 17/02/2015, 17:10

Nel corso della trattazione comprenderai meglio come l'orologio biologico ... se ne andasse...per conto suo. E pur vero che qualche volta, anche dopo la seconda notte, giocavo a centrocampo un'intera partita a calcio, tempi supplementari compresi. Ma ti parlo di quando ero ancora giovane. Adesso il medico dice che il mio fisico, nonostante lo sport praticato, conteggia una diecina di anni in più rispetto all'età anagrafica. Forse dovuto più ai turni rotativi svolti che ai vizi e stravizi di una una gioventù allegra, vivace e ricca di esperienze. Erano i mitici e turbolenti anni 60/70.
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