da merlotrento » 21/10/2020, 21:34
"Leggendo la bozza della prescrizione RFI noto inoltre che, sulle linee oggetto di sperimentazione, DM e deviatori vengono esonerati dal controllo della coda dei treni merci."
attenzione dice di più ribadendo norme già applicate dal 2017 (punti2 , 3 e 5) integrate nel 2019 da quanto detto al punto4!
2. Nelle località di servizio delle linee riportate in Allegato,il DM e i deviatori nell’ambito del presenziamento di cui all’art. 15, comma 1, a dell’Istruzione per il servizio dei deviatori in uso sull’infrastruttura ferroviaria nazionale (ISD),[u] sono esonerati dall’accertamento della regolarità della coda dei treni merci.[/u]
3. Sulle suddette linee, nelle seguenti situazioni di cui all’art. 15, comma 8, dell’ISD:
– istituzione del blocco telefonico, anche se in aggiunta al blocco automatico o conta-assi, fatta eccezione per il caso di invio treni a seguito a distanza di blocco
elettrico;
– in tutti i casi in cui occorra accertare il “giunto” di un treno;
– nelle stazioni dove il treno subisce variazioni di composizione o inverte la marcia,
l’accertamento della completezza di un treno merci dovrà essere richiesto dal DM/DCO all’agente di condotta del treno merci stesso.
A tal fine, il treno merci dovrà essere arrestato in opportuna località di servizio; le località e
i relativi binari in cui poter effettuare la verifica della completezza del treno dovranno essere stabiliti dalle DTP interessate.
L’agente di condotta, dopo aver accertato la completezza del proprio treno, dovrà trasmettere al DM/DCO, con comunicazione registrata,
il giunto del treno con la seguente formula: “Treno ... giunto a...”.(*)
4. In particolari situazioni locali le Unità Periferiche interessate possono stabilire apposite procedure che prevedano, per l’accertamento della completezza di un treno merci, il ricorso a personale di RFI e assicurino la corretta individuazione dei treni oggetto dell’accertamento.
Il suddetto accertamento potrà essere effettuato, a treno fermo, dal personale di RFI appositamente istruito, secondo le procedure del SGS, sulla conoscenza di tutte le possibili segnalazioni di coda dei treni merci circolanti sulle linee oggetto della sperimentazione.
5. Nelle stazioni dove il treno termina la corsa l’agente di condotta dovrà trasmettere d’iniziativa il giunto al Regolatore della circolazione, anche in caso di stazioni presenziate sul posto.
Nota Bene non si dice in che modo un AdC debba procedere (a differenza di come debba procedere un agente di RFI secondo comma 4) all'accertamento della completezza..è compito di ciascuna IF (...nulla vieta in futuro o già ora che una IF abbia dispositivi che permettano l'accertamento di completezza senza per forza portarsi in coda al treno)